Agenzia delle Entrate - chiarimento pagamento carburanti


Agenzia delle Entrate - chiarimento pagamento carburanti

Con provvedimento direttoriale n.73203 del 4/4/2018 la Agenzia delle Entrate ha chiarito quali saranno gli strumenti di pagamento per l’acquisto di carburante dal prossimo luglio.

Difatti dal prossimo 1 luglio 2018, si ricorda, la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti per autotrazione è subordinata all’avvenuto pagamento tracciato dell’acquisto.

Ciò in forza della Legge 205/17 che ha previsto come mezzi ammessi le carte di credito, di debito e prepagate emesse da intermediari finanziari residenti, demandando alla Agenzia delle Entrate la possibilità di prevedere altri strumenti.

Nel provvedimento in parola l’Agenzia considera idonei, a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22/01/14 n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale; - bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

In tal modo, sono stati risolti i problemi pratico operativi che si potevano porre, in connessione con l’obbligo di poter esercitare senza eccessivi gravami il diritto alla detrazione sull’acquisto di carburanti.

Infatti le cessioni di carburante, dal 1/7/2018, dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. Tale fattura elettronica, dunque, dovrà ulteriormente essere completata con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte.

La modalità di fatturazione, quindi, è onere che grava sul soggetto cedente, mentre il pagamento tracciato è onere che riguarda l’acquirente.

Riteniamo ragionevole affermare, attendendo una eventuale smentita dal nostro Centro Tributario a cui la presente è inoltrata, che con il citato provvedimento l’Agenzia abbia fornito anche un ulteriore chiarimento e precisamente quando asserisce:

Nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le forme di pagamento qualificato individuate nel presente provvedimento sono da considerarsi altresì idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito

Difatti nell’art. 164 del TUIR comma 1bis è stata inserita una norma che vincola la deduzione del costo ad un pagamento tracciato citando esclusivamente carta di debito, di credito o prepagata.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto assimilare, giustamente a nostro avviso, il comparto IVA a quello delle imposte dirette.