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IRAP, CHE FARE?
Dopo la recente sentenza della Cassazione che ha sancito la non applicabilità
dell'IRAP per gli agenti di commercio privi di autonoma organizzazione, può
essere utile quanto suggerito dal Centro Tributario USARCI: rispondere a
poche e semplici domande che possono aiutare a comprendere qual'è
la propria posizione rispetto all'Irap.
PRIMA DOMANDA: Esiste una
autonoma organizzazione?
Si ricorda che si considera autonoma lorganizzazione di un agente che
comprenda dipendenti, collaboratori non occasionali, subagenti, collaboratori
familiari. Inoltre, occorre che i beni strumentali utilizzati dallagente siano
di importo significativo. Al contrario, un agente che lavori senza il contributo
continuativo di nessuno ed impieghi una autovettura, un computer e pochi altri
beni strumentali sarà senza dubbio senza autonoma organizzazione. Situazioni più
complesse vanno valutate caso per caso. Si ritiene che in presenza di struttura
societaria (società di persone o di capitali) lautonoma organizzazione esista
per definizione.
Se la risposta è:
SI: si continua ad essere
soggetti passivi IRAP. Grazie al disposto dellart. 6 del D.L. 29 novembre 2008,
n. 185 (decreto anticrisi) sarà possibile chiedere il rimborso dellIRES o IRPEF
pagata nel periodo 2004-2007 per tener conto della detrazione del 10% dellIRAP
dalla base imponibile IRES o IRPEF. Tale istanza va presentata in forma
telematica a partire dal 14 settembre 2009 (lavvio della procedura,
originariamente fissata per il 12 giugno 2009, è stata prorogata).
NO: si può passare alla domanda successiva
SECONDA DOMANDA: Si sono già
presentate istanze di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate?
Se la risposta è:
NO: occorre presentare istanza di rimborso presso lAgenzia
delle Entrate competente dellIRAP versata nei 48 mesi precedenti (quanto
versato in precedenza è ormai prescritto). Trascorsi 90 giorni senza risposta o
ricevuta risposta negativa, si potrà procedere come al punto seguente.
SI: occorre procedere allinoltro
presso la Commissione Tributaria Provinciale del ricorso avverso il rifiuto al
rimborso dellIRAP versata.
PER IL FUTURO: COME COMPORTARSI?
Le strade possibili sono:
IPOTESI CONSERVATIVA: attendere che l'Agenzia delle Entrate
adegui la propria posizione in tema di IRAP degli agenti alle recenti sentenze
della Cassazione. In questo caso ci si continuerà a dichiarare soggetti passivi
IRAP compilando la relativa dichiarazione e pagando le relative imposte. Sarà
poi possibile chiedere il rimborso di quanto versato.
IPOTESI ALTERNATIVA: adeguarsi alle risultanze delle recenti
sentenze e non versare lIRAP. E' possibile seguire questa strada utilizzando
tre diverse modalità:
1) Compilare la dichiarazione IRAP dichiarando il reddito dellesercizio
astenendosi però dal versare le relative imposte. Questa ipotesi è DA ESCLUDERE:
la compilazione della dichiarazione IRAP con i redditi dellesercizio indica
lautoassoggettamento allimposta e comporterebbe la certezza di un contenzioso
con lAgenzia delle Entrate.
2) Compilare e presentare la dichiarazione IRAP omettendo di dichiarare alcun
reddito imponibile. Questa ipotesi consente di recuperare immediatamente gli
acconti eventualmente versati nell'anno precedente utilizzandoli in
compensazione per il pagamento di altre imposte.
3) Non compilare né presentare la dichiarazione IRAP. In questo caso gli
acconti versati l'anno precedente andranno chiesti a rimborso.
Riteniamo che per lanno dimposta 2008 (UNICO2009) la soluzione preferibile
sia la 2, mentre negli anni dimposta successivi, in assenza di acconti versati
sarà la 3. Riteniamo che difficilmente in futuro alcun giudice tributario,
constatata lassenza di autonoma organizzazione, potrà ribaltare le recenti
sentenze della Cassazione e che dunque lAgenzia delle Entrate sarà costretta da
un lato a modificare la propria posizione con una apposita circolare e nuove
istruzioni ministeriali per le dichiarazioni, dallaltro a facilitare i rimborsi
agli agenti privi di autonoma organizzazione per evitare un boom di lunghi e
costosi contenziosi. Si ricorda comunque che lassenza di autonoma
organizzazione va attentamente valutata anno per anno.
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Per maggiori informazioni contatta il CAAF degli
agenti di commercio
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