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Alla luce delle recenti sentenze in tema di Irap e visto l’orientamento di alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate e stante l’impegno della nostra Organizzazione nel salvaguardare gli interessi di coloro che –non disponendo di autonoma organizzazione- non risulterebbero soggetti all’imposta, formuliamo un utile vademecum per potersi orientare nelle scelte per il periodo d’imposta 2010 e sueccessivi.

Importantissima in questo percorso la vittoria ottenuta con la sentenza della Corte di cassazione (n. 12110 del 26/05/2009) che ha espressamente stabilito: “Pertanto, anche con riferimento all’agente di commercio e al promotore finanziario (omissis) deve essere ribadito il principio che la soggezione ad IRAP delle loro attività è possibile solo nell’ipotesi nelle quali sussista il requisito dell’autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato".

Deve essere, quindi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto dagli artt. 2, comma1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 44, l’esercizio delle attività di agente di commercio, di cui all’art. 1, L. n. 204 del 1985, e di promotore finanziario di cui all’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se conguamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".
 
Costituisce onere del contribuente che richieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

 

CHI DEVE PAGARE L’IRAP?

L’Irap è dovuta nei casi vi sia stabile organizzazione nello svolgimento dell’attività di Agente di Commercio.
Si intende sussistere una autonoma organizzazione in presenza di:
- dipendenti;
- sub agenti;
- collaboratori non occasionali;
- impresa che esercita in forma societaria (SAS, SNC, SRL);
- beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione.
La valutazione della presenza o meno dell’autonoma organizzazione va esaminata comunque caso per caso.
 
VADEMECUM – in RIGUARDO A QUANTO GIA’ VERSATO


La prima domanda a cui dare una risposta è:
1) Si sono presentate istanze di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate, premesso che non sussista autonoma organizzazione all’interno della propria attività d’impresa?
SI: (passare alla domanda successiva)
NO: La richiesta di rimborso è il presupposto per poter ottenere la restituzione dell’imposta versata. Ove non già presentata deve essere effettuata entro 48 mesi dalla data di versamento.
2) Passati 90 giorni dalla presentazione dell’istanza è possibile presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale competente avverso il silenzio diniego; in caso di diniego esplicito, il ricorso va invece presentato entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
 
VADEMECUM – in RIGUARDO A COSA FARE ORA


Se non esiste la minima incertezza sull’assenza di autonoma organizzazione, la nostra associazione consiglia di non versare IRAP per l’anno di imposta 2009. La recente sentenza della Cassazione è infatti talmente chiara e perentoria che non potrà che essere seguita da una presa d’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In questi casi si consiglia:
1) In caso si siano versati acconti per il periodo di imposta 2009 si potrà compilare la dichiarazione IRAP e lasciarla in bianco al fine di recuperare immediatamente gli acconti ed utilizzarli in compensazione per il pagamento di altre imposte;
2) In caso non si siano versati acconti per il periodo di imposta 2009, la dichiarazione IRAP andrà omessa. Infatti, chi non è soggetto passivo IRAP non è tenuto alla relativa compilazione.
Se invece non si è certi delle proprie ragioni e si preferisce compilare la dichiarazione IRAP e versare l’imposta, si potrà sempre chiedere il rimborso di quanto versato, ma sarà a proprio carico l’onere di dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione.


Si sconsiglia in ogni caso di:
1) Compilare la dichiarazione IRAP con l’imponibile dovuto e non pagare poi quanto risultante dalla dichiarazione perché ciò porterebbe con certezza assoluta ad un contenzioso. Chi non si ritiene soggetto IRAP deve omettere la dichiarazione;
2) Compilare la dichiarazione IRAP gonfiando i costi al fine di annullare la base imponibile. Sarebbe ingiustificata la deduzione di costi fittizi. E’ invece giustificata l’omissione della dichiarazione per un contribuente non è soggetto all’imposta.

Qui di seguito per comodità di lettura e memoria riproproniamo quanto pubblicato prima dell'uscita della circolare dell'Agenzia delle Entrate appena proposta.

Il teso integrale di detta circolare è disponibile a questo link.

 

Articolo precedente (2009): Dopo la recente sentenza della Cassazione che ha sancito la non applicabilità dell'IRAP per gli agenti di commercio privi di autonoma organizzazione, può essere utile  quanto suggerito dal Centro Tributario USARCI: rispondere a poche e semplici domande che possono aiutare a comprendere qual'è la propria posizione rispetto all'Irap.

PRIMA DOMANDA: Esiste una autonoma organizzazione? Si ricorda che si considera “autonoma” l’organizzazione di un agente che comprenda dipendenti, collaboratori non occasionali, subagenti, collaboratori familiari. Inoltre, occorre che i beni strumentali utilizzati dall’agente siano di importo significativo. Al contrario, un agente che lavori senza il contributo continuativo di nessuno ed impieghi una autovettura, un computer e pochi altri beni strumentali sarà senza dubbio senza autonoma organizzazione. Situazioni più complesse vanno valutate caso per caso. Si ritiene che in presenza di struttura societaria (società di persone o di capitali) l’autonoma organizzazione esista per definizione.

Se la risposta è:

SI: si continua ad essere soggetti passivi IRAP. Grazie al disposto dell’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (decreto anticrisi) sarà possibile chiedere il rimborso dell’IRES o IRPEF pagata nel periodo 2004-2007 per tener conto della detrazione del 10% dell’IRAP dalla base imponibile IRES o IRPEF. Tale istanza va presentata in forma telematica a partire dal 14 settembre 2009 (l’avvio della procedura, originariamente fissata per il 12 giugno 2009, è stata prorogata).

NO: si può passare alla domanda successiva

SECONDA DOMANDA: Si sono già presentate istanze di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate?

Se la risposta è:

NO: occorre presentare istanza di rimborso presso l’Agenzia delle Entrate competente dell’IRAP versata nei 48 mesi precedenti (quanto versato in precedenza è ormai prescritto). Trascorsi 90 giorni senza risposta o ricevuta risposta negativa, si potrà procedere come al punto seguente.

SI: occorre procedere all’inoltro presso la Commissione Tributaria Provinciale del ricorso avverso il rifiuto al rimborso dell’IRAP versata.

PER IL FUTURO: COME COMPORTARSI?

Le strade possibili sono:

IPOTESI CONSERVATIVA: attendere che l'Agenzia delle Entrate adegui la propria posizione in tema di IRAP degli agenti alle recenti sentenze della Cassazione. In questo caso ci si continuerà a dichiarare soggetti passivi IRAP compilando la relativa dichiarazione e pagando le relative imposte. Sarà poi possibile chiedere il rimborso di quanto versato.

IPOTESI ALTERNATIVA: adeguarsi alle risultanze delle recenti sentenze e non versare l’IRAP. E' possibile seguire questa strada utilizzando tre diverse modalità:

1) Compilare la dichiarazione IRAP dichiarando il reddito dell’esercizio astenendosi però dal versare le relative imposte. Questa ipotesi è DA ESCLUDERE: la compilazione della dichiarazione IRAP con i redditi dell’esercizio indica l’autoassoggettamento all’imposta e comporterebbe la certezza di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.

2) Compilare e presentare la dichiarazione IRAP omettendo di dichiarare alcun reddito imponibile. Questa ipotesi consente di recuperare immediatamente gli acconti eventualmente versati nell'anno precedente utilizzandoli in compensazione per il pagamento di altre imposte.

3) Non compilare né presentare la dichiarazione IRAP. In questo caso gli acconti versati l'anno precedente andranno chiesti a rimborso.

 

Chiedi maggiori informazioni presso una delle sedi Usarci.

Ultima modifica Venerdì 27 Maggio 2011

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