La misura dell'aliquota ordinaria da applicare (20% o 21%) va individuata in base al momento in cui l'operazione posta in essere si considera effettuata ii fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o prestazione di servizi.
In via generale:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzion, in tutto o in parte, della prestazione.
Pertanto:
- le operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/>2011 restano soggette alla vecchia aliquota del 20%.
- le operazioni effettuate a partire dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 sono soggette alla nuova aliquota del 21%.
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Scarica comunicato dell'Agenzia delle Entrate
| aliquota | fino al 16/09/2011 |
dal 17/09/2011 |
| 4% |
4% |
4% |
| 10% |
10% |
10% |
| 20% |
20% |
21% |


