Assegno Unico temporaneo per Agenti con figli minori


Assegno Unico temporaneo per Agenti con figli minori

In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 ha introdotto, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”.

Tale contributo è rivolto per la prima volta anche agli agenti e rappresentanti di commercio e consulenti finanziari!

L'INPS ha fornito le informazioni sui requisiti previsti per il diritto all’Assegno temporaneo, che è erogato dall’ente ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Requisiti
L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.
L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
A partire dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale sarà posibile presentare la domanda per la nuova misura sia in maniera autonoma che attraverso gli enti abilitati.
La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio.

ll sussidio spetta a partire dal mese in cui viene presentata la domanda ma, per tutte le domande presentate entro il 30 settembre 2021, verranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio 2021. Gli importi previsti aumentano di € 50,00 per ogni figlio minore con disabilità.