Concordato della Ditta Mandante (parte seconda)


Concordato della Ditta Mandante (parte seconda)

Nella prima parte, pubblicata pochi giorni fa, è stato trattata la messa in liquidazione della mandante.

In questa seconda parte verrà analizzato il comportamento che l'agente deve tenere nelle varie fasi concordatarie della ditta mandante.

Il Concordato in continuità o in bianco, ed il  Concordato preventivo sono stati modificati nel 2012 al fine di meglio tutelare l’azienda da aggressioni esecutive da parte dei creditori, nonché permettere alla stessa, qualora ne ricorressero i requisiti sottoposti alla valutazione del Giudice, la sua eventuale ristrutturazione e quindi di continuare l'attività salvaguardando i posti di lavoro.

Il concordato in continuità o pre-concordato o concordato in bianco, altro non è che la possibilità per un imprenditore in crisi di usufruire immediatamente dei benefici riconosciuti avviando la procedura (essenzialmente bloccare le procedure esecutive e cautelari) e nel contempo continuando a mantenere la gestione dell’impresa (sotto la supervisione del giudice competente). Il tutto nel mentre l’imprenditore predispone il nuovo piano industriale e finanziario, negoziando con i vari soggetti coinvolti (soci, banche, fornitori, lavoratori ecc.). Tutto questo grazie ad importanti benefici normativamente regolati, finalizzati appunto a preservare la continuità aziendale.

Gli effetti

I creditori i cui crediti siano anteriori alla domanda di concordato sono soggetti ad una moratoria (non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino allo spirare del predetto termine fissato dal giudice);
le ipoteche giudiziali eventualmente iscritte nei 90 giorni antecedenti alla data di pubblicazione del ricorso di concordato nel registro delle imprese sono inefficaci;
l’imprenditore continua a gestire l’azienda relativamente all’attività ordinaria mentre deve chiedere l’autorizzazione del tribunale per compiere eventuali atti urgenti di straordinaria amministrazione;


Le controparti terze vengono tutelate in quanto i loro crediti nascenti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore sono prededucibili.
Le norme relative alla riduzione o perdita del capitale sociale e alla relativa causa di scioglimento della società sono sospese sino all’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il tribunale può anche autorizzare il pagamento di forniture precedenti alla domanda di concordato se queste riguardano creditori che rivestono una importanza strategica per la sopravvivenza della azienda, ad esempio fornitori di materie prime.

Gli effetti per l'agente.

A differenza della messa in liquidazione della società, nel caso di concordato il rapporto non si risolve, ma continua regolarmente a meno che non sia la mandante a revocare il contratto.
Il commissario procederà ad inviare a tutti i creditori la richiesta di Precisazione del Credito, e fisserà la data per l'adunanza dei creditori, i quali dovranno esprimere il loro parere circa l'accettazione o meno della proposta concordataria. All'adunanza si può partecipare personalmente , oppure inviare il proprio parere a mezzo PEC. 
 
L'AGENTE NON DEVE IN NESSUN CASO PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE OD INVIARE IL PROPRIO ASSENSO PENA IL PASSAGGIO DEI PROPRI CREDITI DA PRIVILEGIATI A CHIROGRAFARI.

 

Cosa Fare

Nel caso il contratto sia risolto da parte della mandante o del Commissario Giudiziale, oppure il contratto sia stato risolto in tempi precedenti alla richiesta concordataria, la prima cosa è quella di fare una Visura Camerale per verificare lo stato della mandante oltre al nome ed alla Pec del Commissario Giudiziale.
Fatto ciò occorre procedere alla precisazione del credito.
Si tratta di un documento inviato tramite Pec dall'agente alla Pec del commissario, dove sono riportati:

• le esatte generalità o denominazione dell'agente, codice fiscale, la partita iva;
• la somma di cui si chiede l’iscrizione al passivo o la rivendica, con la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono il fondamento della richiesta;
• l’indicazione del titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, con riferimento al grado, nonché la descrizione delle indennità sul quale la prelazione si esercita, piu precisamente: 

provvigioni non corrisposte, indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, Firr non versato all'Enasarco, Indennità cessazione rapporto ex art 1751cc , ed ogni altra somma a titolo di Risarcimento dovuto per  fatti illeciti dell'azienda.
• l’indicazione dei recapiti e della e-mail Pec ai fini delle successive comunicazioni.
• E’ buona norma allegare, oltre agli altri documenti probatori dei crediti rivendicati, anche una visura camerale di iscrizione dell’agente nel registro delle imprese, nonché copia del contratto di agenzia.
Inutile ricordare che in tutto ciò è consigliabile , se non indispensabile farsi assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie indennità e seguirà gli sviluppi ulteriori del concordato che potrebbe terminare con la continuazione dell'azienda oppure trasformarsi in fallimento, nel qual caso occorrono ulteriori adempimenti al fine dell'insinuazione al fallimento.

A cura di Gianni Di Pietro (Vice Presidente Nazionale Usarci)