Contributo a fondo perduto


Contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello con le relative istruzioni per i contribuenti che hanno i requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto, previsto dall'art. 25 del D.L.  n. 34/2020  (c.d. Decreto Rilancio). 

Le istanze per il contributo potranno essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020

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Per la predisposizione e la trasmissione della domanda ci si potrà avvalere della specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” (occorre essere in possesso di credenziali dell’identità digitale SPID ovvero le credenziali Entratel/Fisconline o mediante la Carta Nazionale dei Servizi ) in alternativa ci si potrà avvalere  di un intermediario (purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tal caso nel modello andrà riportato il codice fiscale dell’intermediario). 

L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato subita a causa dell’emergenza da Coronavirus. 

Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza l’Agenzia delle entrate erogherà la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente

REQUISITI 

1) conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro. 

2) (almeno uno tra i seguenti requisiti)

ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.


oppure

inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019


oppure

domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile.  

MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti (si riportano per completezza tutti gli scaglioni previsti): 

1)  20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro

2)  15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro

3)  10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo sarà comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Inoltre il contributo a fondo perduto è escluso:

- dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap

- dal calcolo del rapporto per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Da leggere: Contributi a fondo perduto - richiesta modifica criteri