Decreto Rilancio - Le misure per gli agenti e consulenti finanziari


Decreto Rilancio - Le misure per gli agenti e consulenti finanziari

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che stanzia risorse in favore degli agenti, rappresentanti e consulenti finanziari.

Premettiamo che nei giorni scorsi è stata fornita l'informazione NON corretta che il contributo a fondo perduto (v. art.25 del decreto) non spetterebbe agli agenti, rappresentanti e consulenti finanziari in quanto come recita il decreto "il contributo di cui all'art. 1 non spetta,...omissis...ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n.509 e 10 febbraio 1996 n. 103" (leggi iscritti ad ENASARCO).  

Precisiamo, stupendoci della svista che è stata presa da altre associazioni, che la nostra Categoria non deve essere inquadrata nella categoria dei professionisti (p.e. un commercialista) ma tra i soggetti esercenti attività di impresa, e pertanto come tale rientra nel benificio.

Veniamo alle principali misure di interesse:

PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO:

Indennità lavoratori autonomi (art.84 comma 4)

 - Per il mese di aprile verrà erogato dall’INPS in automatico (senza necessità di presentare una ulteriore domanda) un contributo di € 600 a tutti coloro che hanno già beneficiato della medesima indennità per il mese di marzo.

Contributo a fondo perduto (art.25)

- Contributo a favore di soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, che non hanno cessato l’attività prima del 31 marzo 2020.

Il contributo spetterà a condizione che l’ammontare del fatturato e corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto dell'ammontare del fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019 e a chi abbia iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019.

L’ammontare del contributo sarà, invece, calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato di aprile 2019, come segue:

• 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;

• 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;

• 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

Cumulabilità (art. 75)

- Le indennità previste dal decreto Cura Italia diventano cumulabili con l’assegno di invalidità;

 

PROVVEDIMENTI FISCALI:

- Disposizioni in materia di IRAP (art.24) (per gli agenti, rappresentanti e consulenti obbligati all’imposta).

Alle imprese che hanno un fatturato compreso fra 0 e 250 milioni di euro viene cancellata la rata di saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’Irap dovuta a Giugno 2020

- Credito d’imposta sugli affitti commerciali (art.28)

Ai soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo. Il credito d’imposta è parametrato all’importo versato a marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

- Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120)

È previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico (p.e. show-room), nei limiti di 80.000 euro per beneficiario. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 

- Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art.125)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Versamenti sospesi fino a settembre (art.126)

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

 

- Sconto sulle bollette elettriche per 3 mesi

 Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3KW le tariffe saranno rideterminate per ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza «virtuale» fissata convenzionalmente (3 kw ), senza limitazione ai prelievi dei clienti. 

- Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise (art.123)

Vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

 

Per entrare nel dettaglio dei provvedimenti dovremo attendere anche le circolari esplicative di Inps e Agenzia delle Entrate.