Multe via pec, facciamo chiarezza


Multe via pec, facciamo chiarezza

Le multe stradali diventano telematiche, da febbraio 2018 saranno inviate via PEC a chi è raggiungibile dall’Amministrazione finanziaria attraverso posta elettronica certificata.

Lo prevede il decreto del Ministero dell’Interno 18 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio.

Quando un automobilista commette una violazione al codice della strada e viene fermato dovrà fornire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale.

Se invece l’infrazione viene rilevata dalla polizia stradale e la multa viene inviata successivamente, l’ufficio che prepara il verbale deve cercare l’indirizzo PEC o il domicilio digitale nei pubblici elenchi a cui ha accesso.

Nei casi in cui l’automobilista non ne abbia fornito ancora nessuno, la multa viene inviata in formato cartaceo, con oneri a carico del destinatario.

Domicilio digitale per multe e atti fiscali. La multa digitale contiene nell’oggetto l’indicazione che si tratta di atto amministrativo relativo ad una sanzione del codice della strada, mentre in allegato ci sarà la notifica, sottoscritta con atto digitale, che deve contenere:denominazione dell’amministrazione notificatrice, responsabile del procedimento, indirizzo e telefono dell’ufficio presso cui è possibile esercitare il diritto di accesso, indirizzo PEC a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati con l’indicazione dell’elenco da cui è stato estratto oppure delle modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario, copia analogica del verbale di contestazione, con attestazione di conformità firmata digitalmente, oppure un duplicato o copia informatica del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale, sempre sottoscritta con firma digitale, ogni altra informazione utile per esercitare il diritto alla difesa.

Gli allegati devono essere trasmessi con formati aperti, standard e documentati.

L’atto si considera spedito nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificato quando viene generata la ricevuta di consegna del messaggio PEC (che rappresenta piena prova della notificazione).

Fonte: Ministero dell’Interno