Procacciatori d'affari, bersaglio delle aziende


Procacciatori d'affari, bersaglio delle aziende

Un’Associazione di categoria che lavora al fine di garantire le tutele e i diritti degli Agenti di commercio, sa bene che esistono numerose aziende che, si può dire, agiscono spesso in barba alle fondamentali regole connesse alla stessa professione di Agente e Rappresentante. 

Quelle che, per fare un esempio, pur di non corrispondere il contributo Enasarco – tutt’altro che corposo, a dir la verità – e le indennità di fine rapporto, affidano l’incarico per la vendita dei loro prodotti e/o servizi ricorrendo al contratto di Procacciatori d’Affari.

Ma è bene ricordare che il Procacciatore d’affari non gode degli stessi diritti di un Agente: nessun preavviso, nessuna indennità, un lavoro completamente diverso che si basa su presupposti differenti.

La differenza è nella stabilità del rapporto. Il procacciatore lavora saltuariamente senza vincolo di stabilità; mette occasionalmente in contatto un acquirente con una mandante; non deve informare la mandante sulla situazione riguardante quel determinato mercato; non deve occuparsi degli incassi; non vige l’obbligo di esclusiva.

Negli ultimi anni è emerso che molte aziende affidano, a persone non preparate, un incarico che in realtà nasconde un vero e proprio rapporto di agenzia, se non addirittura di dipendente, solo per poter “licenziare” a proprio piacimento e, in aggiunta, senza pensare di dover corrispondere alcuna indennità.

Per il lavoratore è importante conservare le copie di tutti gli ordini, degli incassi, le mail, gli estratti conto, etc., cosicché alla fine del rapporto professionale, il procacciatore possa far valere i propri sacrosanti diritti, ad esempio anche tramite l’eventuale denuncia alla Fondazione Enasarco.

Da ricordare, infine, che l’azienda mandante è obbligata a trattenere all’Agente i versamenti Enasarco esclusivamente al momento del pagamento delle provvigioni e, se ciò non dovesse accadere, gli ispettori dell’Enasarco potranno inviare una multa per gli omessi versamenti: di conseguenza, questi ultimi non potranno essere più addebitati all’Agente e la mandante dovrà farsi carico anche della quota a carico dell’Agente stesso.

Ma in questa sede non interessa solo il mero discorso legato al versamento contributivo: difatti, tramite i documenti conservati, sarà possibile valutare con maggiore sicurezza e accuratezza l’eventuale esistenza dei presupposti di un vero e proprio rapporto di agenzia e, di conseguenza, sarà possibile chiedere alla stessa mandante il pagamento delle indennità dovute agli agenti, vale a dire: indennità suppletiva di clientela, FIRR, indennità meritocratica, indennità cessazione rapporto.

Fonte Electomagazine