Quota 100 da modificare


Quota 100 da modificare

La nuova normativa della cosiddetta “quota 100” in materia pensionistica avrà sicuramente ricadute positive sull’occupazione giovanile, ma nel momento in cui è stata predisposta ci si è evidentemente dimenticati delle peculiarità degli agenti di commercio.

Così – spiega Antonello Marzolla, segretario nazionale dell’Usarci – rischia di creare non poche difficoltà agli agenti e rappresentanti di commercio che ne volessero usufruire. Si riscontra, infatti, una contraddizione fra la normativa per Quota 100 e le norme degli AEC e del Codice Civile relative alla chiusura del rapporto di agenzia”.

In pratica, avverte Marzolla, con l’attuale normativa, gli agenti di commercio che volessero conservare il diritto alle indennità di fine rapporto, non pagare alla casa mandante l’indennità sostitutiva del preavviso, incassare le provvigioni residue spettanti dovrebbero risolvere il contratto solo dopo il pensionamento con “quota 100” una volta esauriti tutti i rapporti economici scaturenti dal contratto.

Quali sono le criticità?

Il decreto legge 28 gennaio, numero 4, all’articolo 14, comma 3, prevede che la pensione “quota 100”, a pena della sospensione della stessa, sia incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui”.

A sua volta, la circolare Inps 11/2019 ribadisce che “i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la ‘pensione quota 100’ comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi”.

Però, prosegue il segretario Usarci, in base agli Aec, l’agente può ottenere l’indennità di clientela e l’indennità meritocratica a seguito di risoluzione contrattuale da parte sua se tale risoluzione sia dovuta tra l’altro a pensionamento. Gli stessi Aec precisano che le dimissioni debbano essere “successive al conseguimento della pensione” (Aec Industria, articolo 10), o avvenire “per conseguimento della pensione” (Aec Commercio, articolo 12).

Ne consegue che dal momento in cui l’agente – una volta conseguita la pensione – comunica la risoluzione del contratto, inizia il periodo di preavviso obbligatorio che può durare da tre a sei mesi, secondo gli Aec, e da uno a sei mesi, secondo il codice civile.

Ovviamente, durante la prestazione del preavviso l’agente produce reddito, ma ciò comporta – sottolinea Marzolla – la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione del reddito stesso. Del resto il limite dei 5.000 €, previsto dalla norma, vale esclusivamente per redditi da lavoro autonomo occasionale, per nulla assimilabili a quelli prodotti dall’agente di commercio”.

D’altra parte – chiarisce il segretario – se l’agente risolvesse il contratto prima del conseguimento della pensione e sia pure in vista di essa, non sussisterebbe il presupposto di conservazione del diritto alle indennità: il che rappresenterebbe per lui un grave danno economico.

Anche nell’eventuale caso in cui l’agente trovasse un accordo con la preponente in merito alla non prestazione del preavviso (e, in ogni caso, ciò comporterebbe per lui minori entrate), il problema – conclude Marzolla – potrebbe porsi ugualmente: dopo il pensionamento, infatti, all’agente verrebbero comunque riconosciute tutte le provvigioni che sono relative a ordini conclusi prima della fine del rapporto ma che “maturerebbero” (e quindi verrebbero erogate) successivamente.

Leggi l'intervista del segretario Nazionale Usarci Antonello Marzolla su ElecToMag

Fonte ElecToMag - Autore Augusto Grandi