Regime fiscale delle indennità di fine rapporto


Regime fiscale delle indennità di fine rapporto

Tutte le indennità di fine rapporto e, dunque, l'indennità suppletiva di clientela, l'indennità meritocratica, il FIRR, l'indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cc, l'indennità di incasso e l'indennità di preavviso, non sono soggette a IVA ex art. 2, co. 3 lett. A) DPR 633/1972, vista la loro natura risarcitoria, non essendo in alcun modo correlato ad una prestazione di servizio e di conseguenza fuori dal campo di applicazione IVA per mancanza del requisito soggettivo.

Ditta individuale o società di persone

Se l’agente è una ditta individuale o società di persone, l’indennità non rappresenta reddito di impresa (art. 56, co. 3, lett. a), del Tuir), quindi non deve emettere fattura, ma una semplice ricevuta (Ag. Entrate n. 105/E/2005) su cui applicare una ritenuta d’acconto pari al 20% (ritenuta d’acconto IRPEF).

L’importo, come detto prima, è esente IVA e in quanto tale ai sensi del DPR 633/72 occorre apporre sulla ricevuta una marca da bollo di 2 euro.

Quando la mandante paga l’indennità, entro il 16 del mese successivo al pagamento deve provvedere a versare la ritenuta d’acconto all’agenzia delle Entrate, tramite modello F24 con codice tributo 1040. 

Chi emette la ricevuta?

Può emetterla l’agenzia oppure la mandante, non c’è alcuna differenza. Di solito l’azienda preferisce che la emetta l’agente.

Società di capitali

Se l’agenzia è una società di capitali, allora l’indennità di fine rapporto rappresenta reddito di impresa e quindi l’agente non può emettere una ricevuta con ritenuta d’acconto, ma deve emettere regolare fattura. In tale fattura deve solo ricordare che non deve inserire l’IVA, essendo l’indennità un titolo risarcitorio.

 

Indennità Mancato Preavviso
L’indennità dovuta in caso di mancato preavviso, segue lo stesso iter delle altre indennità, con la sola differenza che sull'indennità sostitutiva del preavviso vanno corrisposti i contributi previdenziali Enasarco nei limiti dei massimali previsti.
L'indennità di MANCATO PREAVVISO non è utile ai fini del calcolo della anzianità contributiva.