Rimborsi spese: si o no?


Rimborsi spese: si o no?

Autore: Electomagazine - Francesco Filippelli

Tra gli argomenti spesso dibattuti in materia di rapporto di agenzia vi è quello della possibilità o meno di richiedere un rimborso delle spese da riconoscere all’agente.

Secondo il codice civile l’agente di commercio è un imprenditore commerciale autonomo, e come tale è soggetto al “rischio di impresa”.
Ciò significa che egli è libero di organizzare la sua attività senza vincolo di subordinazione nei confronti delle sue aziende mandanti, e senza che gli possano essere imposti orari, itinerari o sede della sua attività.
Inoltre egli deciderà quali siano gli strumenti (auto, ufficio, attrezzature, personale) di cui dotarsi per svolgere al meglio la sua attività.

Di contro, egli subirà le conseguenze delle sue scelte, prima tra cui quella di non poter contare su una redditività certa e misurabile dal suo lavoro, e di non avere diritto al rimborso delle spese che sostiene per eseguire il suo incarico.

Sempre più spesso, però, le preponenti richiedono la presenza dell’agente ad eventi (riunioni, fiere, meetings, workshop ecc…) che, seppur attinenti il suo incarico, lo distolgono dalla sua attività per la durata dei medesimi, oltretutto spesso lontano dalla zona affidatagli.
Ma soprattutto lo costringono a sostenere costi per vitto, alloggio e viaggio che egli non ha deliberatamente programmato, e che sono tuttavia necessari per adempiere a quanto richiestogli dalla preponente.

E’ evidente che, ove le sue mandanti richiedessero la sua presenza ripetute volte all’anno, le spese che l’agente sosterrebbe a tale titolo costituirebbero una voce importante del suo bilancio (ancor più se egli è agente di svariate preponenti…).

E’ quindi consigliabile che l’agente, all’atto della stipula del contratto di agenzia, pattuisca con la preponente un rimborso (totale o parziale) delle spese che egli affronterà per partecipare a tali eventi, se quest’ultima non è stata da lui decisa, bensì è stata richiesta dalla preponente stessa.
Svariate sono le soluzioni: rimborso spese forfetario, oppure a piè di lista, ovvero ancora: la partecipazione a spese della preponente ecc…

Peraltro, il riconoscimento di detti rimborsi o concorsi spese da parte della preponente non costituisce – come temuto dalle mandanti! – indizio della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, essendo semplicemente frutto di un accordo tra le parti, perfettamente legittimo nell’ambito di un rapporto commerciale.

Fonte Electomagazine