05/09/2014
Approfondimenti: Il patto di non concorrenza dopo lo scioglimento del contratto
L'accordo contrattuale con il quale l'agente si obbliga a non svolgere attività in concorrenza con la preponente dopo la fine del contratto di agenzia è validamente pattuito se:
- a) risulta da un atto scritto espressamente accettato;
- b) inerisce la stessa zona, clientela e tipologia di prodotti interessanti il contratto di agenzia al quale la non concorrenza si riferisce;
- c) ha una durata massima di due anni.