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Covid-19 Posso visitare la clientela?

24/03/2020

Covid-19 Posso visitare la clientela?

Come a tutti noto, le nuove disposizioni del Decreto del Presidente del C.d.M. del 22 marzo 2020 prevedono la sospensione delle attività “non essenziali” sino al prossimo 3 aprile. 
Nell’elenco delle attività consentite NON risulta indicato il codice Ateco "46.1" che identifica gli agenti di commercio.

Posto questo dato, che ovviamente ci suggerisce la massima prudenza, riteniamo che i soli agenti di commercio che operano nel settore di cui all'art. 1 comma f) (prodotti medicali, agricoli e alimentari) possano continuare a svolgere la propria attività anche spostandosi sul territorio, in quanto membri della filiera produttiva dei menzionati settori.

Giova ricordare che è prioritario non muoversi dalla propria abitazione e privilegiare le forme di lavoro da remoto, anche perché le eventuali denunce delle Autorità nei confronti di chi si muove sul territorio colpiscono l’agente personalmente (non la mandante in favore della quale si trova a “girare”)

A fondo pagina è possibile scaricare il modello aggiornato al decreto 22/03/2020 di autocertificazione.

Ricordiamo altresì che è obbligo di effettuare comunicazione di proseguimento attività alla Prefettura competente .