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Normativa

La Normativa dell'Agente

Gli Agenti di commercio sono soggetti ad una serie di norme relative al mondo dell’intermediazione commerciale che sanciscono non solo i doveri ma anche e soprattutto i loro diritti.

La produzione normativa come Codice Civile, A.E.C., Sentenze, Prassi e Leggi è rintracciabile al seguente link "Normativa dell'Agente"

Per qualsiasi dubbio di natura professionale è opportuno rivolgersi alle sedi di USARCI sul territorio così da avere consulenza specifica sull’attività di Agente e Rappresentante.


Domande Frequenti
La clausola con la quale si prevede la risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa (quindi senza diritto dell’Agente a preavviso e ad indennità) non è espressamente prevista dal codice civile; tuttavia laddove essa sia prevista nel contratto stipulato tra Agente e preponente, essa è valida. È evidentemente una clausola vessatoria in quanto, in caso di mancato raggiungimento dei risultati minimi di fatturato ivi previsti – anche per fatti non direttamente riconducibili alla volontà dell’Agente – quest’ultimo subisce la risoluzione contrattuale con decorrenza immediata, e senza diritto a quelle indennità di fine rapporto altrimenti dovutegli in caso di disdetta a iniziativa della preponente.
La clausola con la quale si prevede la risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa (quindi senza diritto dell’Agente a preavviso e ad indennità) non è espressamente prevista dal codice civile; tuttavia laddove essa sia prevista nel contratto stipulato tra Agente e preponente, essa è valida. È evidentemente una clausola vessatoria in quanto, in caso di mancato raggiungimento dei risultati minimi di fatturato ivi previsti – anche per fatti non direttamente riconducibili alla volontà dell’Agente – quest’ultimo subisce la risoluzione contrattuale con decorrenza immediata, e senza diritto a quelle indennità di fine rapporto altrimenti dovutegli in caso di disdetta a iniziativa della preponente.
Sì, hanno diritto ad un’indennità prevista dal Codice Civile, a patto che abbiano incrementato il fatturato e/o il numero di clienti in favore della preponente, e quest’ultima ricavi ancora sostanziali vantaggi dall’opera di intermediazione dell’Agente; tale indennità non ha una formula di calcolo, né un importo minimo, e non può superare la media annua dei compensi provvigionali degli ultimi 5 anni di rapporto di agenzia.

Gli Accordi Economici Collettivi invece prevedono un’articolazione dell’indennità civilistica in 3 indennità distinte: il FIRR (che spetta pressoché tutti i casi di cessazione del contratto di agenzia); l’indennità supplettiva di clientela (che spetta solo quando è la preponente ad aver inviato la disdetta); l’indennità meritocratica (che spetta solo se, oltre ad aver ricevuto la disdetta della preponente, l’Agente ha incrementato fatturato e/o clientela)
L’art. 1750 del codice civile prevede, a carico di chi intende risolvere un contratto di agenzia, un preavviso minimo di un mese per ogni anno (o frazione di anno) di durata del contratto medesimo, stabilendo che per durate superiori ai 6 anni il preavviso non potrà essere inferiore ai 6 mesi.
Gli accordi economici collettivi prevedono preavvisi diversificati, per lo più in base alla durata contrattuale e all’obbligo o meno di monomandato; tutte le casistiche previste dagli a.e.c. prevedono comunque un preavviso di durata tra i 3 mesi (Agente plurimandatario con rapporto di durata inferiore ai 3 anni) e gli 8 mesi (Agente monomandatario con rapporto di durata superiore agli 8 anni).
Sì, ad un Agente plurimandatario è consentito promuovere, nella medesima zona, prodotti di due o più preponenti, purché per prodotti non concorrenti; oppure egli può promuovere prodotti in concorrenza tra di loro ma in zone diverse.