Fallimento del preponente applicazione dell'art.72 L.Fall. al rapporto d'agenzia pendente
Con la Sentenza n. 10046/2023 pubblicata in data14/04/2023 la Suprema Corte si è pronunciata in ordine alla vecchia legge fallimentare, oggi sostituita con il decreto legislativo 12/01/2019, n. 14, chiarendo che in caso di fallimento della preponente il rapporto di agenzia è regolato dall’art. 72 del regio decreto n. 267 del 1942, con la conseguente sospensione del rapporto a decorrere dalla dichiarazione di fallimento.
La sentenza della Corte di Cassazione trae origine dall’opposizione di un agente di commercio avverso l’esclusione dallo stato passivo del fallimento della sua preponente, del suo credito per le indennità suppletiva di clientela e di mancato preavviso.
Il Giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione motivando la non spettanza delle suddette indennità all’agente per la ritenuta inapplicabilità della regola generale di sospensione del rapporto prevista dall’art. 72 L. Fall., attesa la natura fiduciaria del rapporto di preposizione, ed il conseguente scioglimento automatico del contratto di agenzia in sostanziale analogia a quanto disporrebbe l’art. 78 L. Fall. in tema di mandato. L’agente ha impugnato e ne è scaturito il ricorso per cassazione all’origine della sentenza qui commentata.
La Suprema Corte, nell’esaminare la questione, ha preliminarmente ribadito l’assenza di una disciplina specifica del contratto di agenzia nell’ambito dei rapporti pendenti di cui all’art. 72 L. Fall., che aveva portato la dottrina e la giurisprudenza, in epoca anteriore alla riforma della legge fallimentare per effetto dei decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169, ad adottare posizioni differenti. Un primo orientamento riteneva applicabile al rapporto d’agenzia la regola generale dell’art. 72 L. Fall. che, anche se faceva espresso riferimento al contratto di vendita, era considerato espressione di un principio generale applicabile a tutti i contratti con prestazioni corrispettive (Cass. civ. 10 marzo 1988, n. 2385). Un diverso orientamento, per l’assimilazione del contratto di agenzia a quello di mandato, riteneva applicabile l’art. 78 L. Fall., ai sensi del quale il contratto di mandato si scioglieva per il fallimento di una qualsiasi delle parti (Cass. civ. 10 ottobre 1961 n. 2069).
Sul punto, però, la Corte ha osservato che non è possibile, sulla base di un’interpretazione giuridicamente fondata, assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia e quello di mandato.
Nel sostenere tanto, la Corte ha, in primo luogo, richiamato una sua precedente pronuncia in materia (Cass. civ. 12 febbraio 2016, n. 2828) ed ha spiegato che ai fini della qualificazione del rapporto come mandato o agenzia, un ruolo determinate è assunto dal criterio della stabilità e dalla natura dell’incarico. Nel contratto di agenzia, infatti, i caratteri distintivi sono la continuità e la stabilità dell’obbligo per l’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente in una determinata sfera territoriale, realizzando con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale, mentre nel rapporto di mandato la promozione di determinati affari ha natura solo episodica ed occasionale, con le caratteristiche tipiche del procacciamento di affari ed in assenza di qualsivoglia vincolo di stabilità.
Per tale ragione, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione al caso di specie della regola generale dell’art. 72, primo comma, L. Fall., a norma del quale l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
Venendo all’esame della questione circa l’ammissibilità dell’agente allo stato passivo del fallimento per i crediti a titolo di indennità suppletiva di clientela e di mancato preavviso, la Corte ha, in primo luogo, chiarito che la fase di sospensione del contratto, prevista dall’art. 72 lL.Fall., deve essere risolta da una decisione definitiva del curatore di scioglimento o il subingresso nel contratto. In secondo luogo, la Corte richiamando precedenti di legittimità, ha spiegato che l’esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione (Cass. civ. 2 dicembre 2011 e n. 25876; Cass. civ. 25 luglio 2019, n. 20215).
Se lo scioglimento avviene, come nel caso in esame, a cura del creditore per fatto concludente, l’agente ha diritto ad essere ammesso allo stato passivo per i crediti a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e suppletiva di clientela, i quali non hanno natura retributiva ma si configurano come un compenso indennitario volto a ristorare l'agente del pregiudizio.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha pronunciato i seguente principii di diritto: “In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, primo comma l. fall., in quanto non assimilabile tipologicamente a quello di mandato; e quand’anche ciò fosse ritenuto, comunque applicabile per l’assenza di “diverse disposizioni della presente Sezione”, per la previsione del testo dell’art. 78 l. fall., applicabile ratione temporis, di scioglimento del contratto di mandato per il fallimento del mandatario (idest: dell’agente) e non anche del mandante (idest: del preponente)”.
“Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l’agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela”.
Avv. Luca Tabellini