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I rischi delle società di agenzia

19/04/2022

I rischi delle società di agenzia

L'agente (persona fisica) e quello sotto forma di società hanno gli stessi diritti?
In astratto sicuramente si, ma nella pratica risposta la è NO!

Le differenze tra il singolo agente e la società di agenzia sono molteplici, alcune macroscopiche.

Quando si comincia a pensare di pagare troppe tasse, la prima cosa che propone il consulente fiscale è quella di diventare "agenzia in società" spesso senza neanche fare analisi approfondite e simulazioni al fine di valutare appieno la convenienza. 

Di solito si procede a formare una società di persona, SNC o SAS, con la propria moglie o con i figli o anche con uno o più agenti. Altre volte viene fatto su invito della mandante, accampando vari motivi, ma ben conoscendo i risvolti negativi.

Sembrerebbe un gioco da ragazzi, ma spesso non si valuta appieno i costi della società e la sua reale convenienza ed il fiscalista non conosce, od omette di i rischi che una siffatta può trasformare comportare.

In genere il contratto di agenzia è un negozio giuridico fondato su l'intuitu personae, ovvero è basato sulla fiducia personale. È sufficiente che un solo membro della società esca o entri, che la mandante può recedere dal rapporto per colpa dell'agente e senza il riconoscimento di nessuna indennità.


Andando per gradi analizziamo nello specifico le varie possibilità, cosa accadrebbe se:
1) Si trasformasse il rapporto con la mandante da agente singolo a società:
a) la mandante può risolvere il contratto senza riconoscere le indennità di fine rapporto ad eccezione del Firr.
b) la mandante potrà continuare il rapporto facendo sottoscrivere un nuovo mandato alla società, ciò potrebbe determinare la perdita delle indennità fino a quel momento maturate.

2) Una società di agenzia modifica il proprio assetto facendo entrare od uscire un socio.
a) si possono verificare le situazioni stesse previste al punto 1) lettera a) e  b)

3) Uno dei soci dell'agenzia decidesse di uscire perché ha finalmente raggiunto l'età pensionabile.
a) questo è l'aspetto più subdolo, a differenza dell'agente singolo, il socio non ha diritto alle indennità di fine rapporto previsto dagli artt. 10 e 12 degli AA.EE.CC.

Ciò si scopre purtroppo quando ormai è troppo tardi. Ci sono Agenti che hanno dovuto rinunciare a migliaia di euro di indennità maturate che avevano considerato di loro proprietà.


4) La mandante fosse sottoposta a procedura concorsuale o fallimento.
a) in caso di fallimento della mandante, le società di agenzia sotto forma di società di capitali, SRL, SPA,  non godono di privilegio, tutti i crediti, anche quelli provvigionali, sono considerati CHIROGRAFARI.

5) Si deve instaurare un Contenzioso e vertenza Sindacale delle società di agenzia.
a) Il foro competente non è più quello del luogo di residenza dell'agente ma diventa quello dove ha sede la mandante, con costi notevolmente più alti dovendo anche nominare diversi legali.
b) il tribunale competente non è quello del lavoro, ma quello civile, dove di solito vi sono giudici meno preparati in materia di agenzia , oltre ad avere tempi processuali decisamente più lunghi considerato che la materia “lavoro” gode di una corsia preferenziale.
c) l'eventuale nomina di un CTP, consulente di parte, ha costi notevolmente più alti dovendo sopportare numerosi trasferimenti.

Questi sono solo alcuni aspetti da valutare con attenzione prima di effettuare l’eventuale modifica. Non è sufficiente il consulente fiscale per valutare l’effettiva convenienza o meno delle variazioni sopra descritte, è bene rivolgersi all'Associazione di categoria che potrà valutare e suggerire soluzioni al fine di non perdere le indennità già maturate o maturande.