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Approfondimenti: Il patto di non concorrenza dopo lo scioglimento del contratto

05/09/2014

Approfondimenti: Il patto di non concorrenza dopo lo scioglimento del contratto

L'accordo contrattuale con il quale l'agente si obbliga a non svolgere attività in concorrenza con la preponente dopo la fine del contratto di agenzia è validamente pattuito se:

  • a) risulta da un atto scritto espressamente accettato;
  • b) inerisce la stessa zona, clientela e tipologia di prodotti interessanti il contratto di agenzia al quale la non concorrenza si riferisce;
  • c) ha una durata massima di due anni.