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Inps, indennizzo cessazione attività

09/06/2020

Inps, indennizzo cessazione attività

L’Inps, con nota 237 del 5 giugno scorso, ha comunicato l’esaurimento dei fondi a disposizione per l'indennizzo “cessazione attività”.

L’Inps ha infatti comunicato ai lavoratori iscritti alla gestione previdenziale che le domande pervenute dopo il 30 novembre 2019 saranno sospese. In detta nota l’Inps precisa che “in occasione dell’ultimo monitoraggio degli oneri, è emerso che, stimando in via prudenziale, il completo accoglimento delle domande giacenti, non vi è equilibrio del Fondo, in via prospettica, per il pagamento delle prestazioni”. 

In altre parole le domande presentate dopo il 30 novembre 2019 non potranno trovare accoglimento fino a quando il fondo non verrà ricostituito e pertanto coloro che hanno deciso di chiudere la loro attività, in questi ultimi mesi, dovranno attendere la ricostituzione del fondo dedicato attraverso l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e Finanze. 

L’indennizzo per cessazione attività viene finanziato con una percentuale di contributi versati dai commercianti, pari allo 0,09%. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, è previsto l’adeguamento dell’aliquota dei contributi INPS ai fini dell’erogazione della misura.

Pare quindi prospettarsi un aumento dei contributi INPS per gli agenti di commercio, e secondo quanto comunicato dal messaggio INPS, sarà il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze a prevedere la nuova aliquota, nella misura necessaria.