Quando la legge non basta
I Limiti della Normativa e la Necessità dell’Azione Collettiva
A cura di Giovanni Di Pietro, Presidente Nazionale della USARCI
Il panorama lavorativo contemporaneo è segnato da una crescente diffusione del lavoro autonomo, che, pur garantendo autonomia e flessibilità, porta con sé nuove sfide e un persistente squilibrio di potere contrattuale tra il singolo professionista e le aziende.
Tra tutte le figure di autonomi, non manca quella dell’agente di commercio, i quali, pur essendo “piccoli imprenditori”, si trovano spesso in una posizione di precarietà e di fronte a un vuoto normativo tra la “la legge e la dura realtà quotidiana”.
In questo contesto, l’azione del sindacato non è un optional, ma diventa una “necessità imprescindibile”.
Il Codice Civile e il quadro normativo nazionale stabiliscono le linee guida fondamentali, ma la legge stabilisce solo il “minimo” sotto il quale non si può andare anche se spesso la legge viene aggirata o giustificata da accordi personali (non sempre validi), lasciando spesso lacune o genericità. Il lavoro autonomo, nella sua eterogeneità (che include liberi professionisti, artigiani, piccoli imprenditori e agenti di commercio, è spesso carente di tutele specifiche in aree cruciali come la previdenza e l’assicurazione contro infortuni o malattie.
Per ciò che attiene all’area previdenziale e assistenziale, l’agente commerciale italiano, unico al mondo, gode della pensione complementare erogata dall’ENASARCO, i cui contributi sono versati per metà dalla casa mandante, anche questo, unico caso nel panorama del lavoro autonomo, mentre per l’assistenza e per la sanità l’agente può disporre di tantissimi contributi erogati direttamente dall’Enasarco o da enti convenzionati, oltre ad indennizzi senza versare alcun contributo per tali prestazioni.
Il singolo agente, al momento della sottoscrizione del contratto, si confronta con aziende dotate di risorse legali e finanziarie enormemente superiori. In queste situazioni, norme riguardanti provvigioni, indennità di fine rapporto (FIRR) o clausole di esclusiva possono essere interpretate, aggirate o applicate in modo restrittivo.
In questi casi subentra il Sindacato come Garante del “Giusto” a tutela della Categoria È in questa lacuna che il Sindacato degli Agenti come l’USARCI, interviene per garantire il “giusto” e assicurare che la professionalità sia rispettata. La sua forza risiede nella capacità di trasformare le criticità individuali in soluzioni strutturali per l’intera categoria.
Il sindacato agisce su più fronti, trasformando la solitudine del libero professionista nella forza di una struttura organizzata. Per gli agenti di commercio, l’azione sindacale è fondamentale in diversi ambiti: • Provvigioni e Tassi Minimi: La legge non fissa tassi provvigionali minimi vincolanti e specifici per settore, benchè l’Usarci si fosse fatta promotrice di una proposta di legge che potesse garantire, all’agente monomandatario, un reddito minimo.
Per tutti gli altri temi è la Contrattazione Collettiva Nazionale (Accordi Economici Collettivi – AEC), frutto di decenni di lotta sindacale, a stabilire i parametri fondamentali che regola in modo equilibrato ogni aspetto del rapporto, incluse le indennità.
Il sindacato interviene in merito all’Indennità di Fine Rapporto (FIRR), gestito dall’Enasarco, ma anche sulle altre componenti dell’indennità di cessazione del rapporto, come l’Indennità Suppletiva di Clientela e l’Indennità Meritocratica. Il sindacato non solo vigila affinché le aziende ottemperino correttamente ai versamenti per tutte le indennità, ma offre anche la consulenza e l’assistenza legale mirata per contestare calcoli errati o tentativi di elusione al momento della risoluzione del mandato.
Anche in materia di preavviso L’Accordo Economico Collettivo stabilisce la durata minima che è sempre superiore a quanto previsto dalla legge. Il sindacato fornisce assistenza contrattuale per assicurare che tale preavviso sia rispettato e, in caso di recesso anticipato da parte della mandante, garantisce che all’agente venga riconosciuta l’Indennità per Mancato Preavviso, calcolata in modo equo e in base a quanto previsto dall’AEC.
Di fronte all’imposizione di patti di non concorrenza post-contrattuali, la legge lo consente, il sindacato si è mosso per la modifica della norma che non prevedeva alcun indennizzo, ed ha riportato sugli AEC clausole più eque facendo si che l’indennità per il periodo di non concorrenza sia più equa e proporzionata al sacrificio richiesto all’agente.
La Tutela Individuale e la Sicurezza Collettiva è la vera forza del sindacato, in essa risiede la capacità di trasformare le criticità individuali in soluzioni strutturali per l’intera categoria. Ogni contenzioso che viene seguito, ogni clausola vessatoria rimossa da un accordo, diventa un precedente e un miglioramento per tutti gli agenti. Senza il sindacato, l’AEC non esisterebbe e ogni agente si troverebbe a dipendere unicamente da un contratto individuale “prendere o lasciare” o dal solo codice civile che offre pochissime garanzie all’agente.
Il sindacato agisce come un ponte tra le leggi e le persone, tra le norme e le realtà quotidiane. Quando la legge generale si rivela insufficiente, la forza del numero e l’esperienza della contrattazione sindacale sono l’unica garanzia che l’agente di commercio e il lavoratore autonomo in generale, possa esercitare la propria professione in modo autonomo ma non abbandonato.
Scegliere il sindacato significa investire sulla propria dignità e sulla sicurezza del proprio futuro professionale.
Gianni Di Pietro
